Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo per l’anno 2019

Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo per l’anno 2019

– Tirocini trimestrali obbligatori di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445

Con riferimento all’argomento indicato in oggetto, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, in regime transitorio e per due anni dall’entrata in vigore del predetto decreto, si continuano ad applicare le modalità di svolgimento del tirocinio professionalizzante “fuori” dal corso di studio, così come previsto all’articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445. Di conseguenza, nelle more dell’adozione dell’ordinanza ministeriale con la quale saranno fissate le date di svolgimento delle prove dell’esame di Stato per l’anno 2019 ed indicate le modalità di svolgimento della prova stessa, si invitano codesti Atenei a porre in essere, con la massima urgenza, tutti gli adempimenti necessari a consentire l’avvio dei tirocini trimestrali obbligatori di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445. La data di inizio dei predetti tirocini, per la prima sessione utile, è fissata al 10 aprile 2019. La domanda di ammissione ai suddetti tirocini deve essere presentata entro e non oltre il 29 marzo 2019. Al tirocinio trimestrale organizzato dall’Ateneo potranno essere ammessi solo coloro i quali siano in possesso del titolo di studio conseguito presso il medesimo Ateneo. La domanda, in carta semplice, con l’indicazione del nome e cognome, della data e del luogo di nascita, della residenza o domicilio e del codice fiscale, deve essere corredata dai seguenti documenti: a) diploma di laurea, da attestare con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conseguito ai sensi dell’ art. 1. La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università competente; b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1990, n. 303, salvi gli eventuali successivi adeguamenti. c) ricevuta del versamento del contributo versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente; d) eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove. I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati sono esclusi dalla prima sessione utile degli esami. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio postale accettante. Sono altresì considerate tempestive le domande di ammissione presentate oltre i termini, qualora il Rettore o il Direttore ritengano che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, che saranno indicati nei singoli bandi. Ciò premesso, si rammenta altresì che il tirocinio è una prova pratica a carattere continuativo della durata di tre mesi, svolto presso le strutture di cui al comma 1 dell’art. 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445 secondo le modalità previste dai successivi commi del predetto art. 2. Solo dopo il superamento della predetta prova pratica a carattere continuativo, consistente in un tirocinio clinico della durata di tre mesi, si potrà accedere all’esame di Stato nella prima sessione utile. La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi sono effettuate a cura del docente universitario e sotto la diretta responsabilità del medesimo docente o del dirigente medico responsabile della struttura frequentata dal candidato, nonché del medico di medicina generale di cui al comma 1 dell’art. 2 del D.M. n. 445-2001, che ne danno formale attestazione sul libretto diario, fornendo altresì un motivato giudizio, espresso con punteggio numerico, sulle capacità e le attitudini del candidato. La scrivente Amministrazione si riserva sin d’ora di fornire ulteriori indicazioni in merito all’ordinanza ministeriale di cui all’articolo 4 comma 6 del decreto ministeriale n. 58/2018 e in generale sull’applicazione del nuovo Regolamento.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maria Letizia MELINA

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