“Misure di contrasto alla violenza di genere”.

Giorgia Sciacca   e Samantha Rama*

L’incontro, realizzato nell’ambito delle attività afferenti alla Legalità e in collaborazione con l’Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta, è stato rivolto a tutti gli studenti delle classi 4^ e 5^ dell’Istituto.

Sono intervenuti la dott.ssa Valentina Botti, Sostituto Procuratore della Repubblica

e la dott.ssa Vincenza Bifera, esperta in Criminal Profiling e Vittimologia, nonché Presidente dell’Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta.

Il convegno in remoto tenuto all’Istituto Alberghiero “Karol Wojtyla” di Catania, DS Dott.ssa Daniela Di Piazza, ha riscosso tanti consensi dagli studenti classi IV e V che si sono collegati, con i docenti: Cristina Di Salvo, Franco Pietrasanta, Carmen Caputo, Daniela Raccuglia, Claudia Cardona, Francesca Torrisi e Donatella Mirabile responsabile progetto educazione Civica. L’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione, on.Roberto Lagalla ha evidenziato “la scuola deve formare individui competenti e capaci, altresì insieme alla famiglia, e formare cittadini probi dai comportamenti positivi e equilibrati. Bisogna istituire forti investimenti educativi.

E’ “violenza contro le donne” ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà. Così recita l’art 1 della dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne.

Con l’espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.

La normativa contro la violenza di genere persegue tre obiettivi principali: prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime. Con l’introduzione nel 2009 del reato di atti persecutori-stalking, che si configurano in ogni atteggiamento violento e persecutorio e che costringono la vittima a cambiare la propria condotta di vita, fino alla legge sulle ‘Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere’, risultano infatti rafforzati la tutela giudiziaria e il sostegno alle vittime, una serie di aggravanti e la possibilità di permessi di soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza.

La normativa, aggiornata con la legge n.69/2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, rientra interamente nel quadro delineato dalla Convenzione di Istanbul (2011), primo strumento internazionale giuridicamente vincolante ‘sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica’.

L’elemento principale di novità della Convenzione è il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione. Essa prevede anche la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili.

Della raccolta e monitoraggio dei dati si occupa l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), organismo interforze Polizia-Carabinieri. Per le segnalazioni è attivo il 1522, il numero verde di pubblica utilità della Rete nazionale antiviolenza.

Sono in campo molteplici interventi: la tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica, le risorse per finanziare un Piano d’azione antiviolenza e la rete di case-rifugio, la formazione sulle tecniche di ascolto e approccio alle vittime, di valutazione del rischio e individuazione delle misure di protezione, i corsi sulla violenza domestica e lo stalking. Inasprita anche la disciplina penale con misure cautelari personali, un ampliamento di casi per le associazioni a delinquere, la tratta e riduzione in schiavitù, il sequestro di persone, i reati di terrorismo, prostituzione e pornografia minorile e contro il turismo sessuale.

Sui territori le prefetture promuovono, dove emergono i bisogni e le esigenze, iniziative di informazione e sensibilizzazione per combattere sul nascere la violenza di genere: formazione nelle scuole, corsi di formazione per gli operatori delle strutture sociosanitarie, per migliorare la prima accoglienza, forme di collaborazione con gli enti locali e le associazioni per potenziare l’accoglienza e il sostegno alle vittime, task force e gruppi di lavoro per pianificare le iniziative e divulgare le best practice.

I numeri della violenza contro le donne

• Nel mondo la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3. 

• In Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner.

• Secondo il Rapporto Istat 2018 sulle vittime di omicidi, il 54,9% degli omicidi di donne sono commessi da un partner o ex partner, il 24,8% da parenti, nell’1,5% dei casi da un’altra persona che la vittima conosceva (amici, colleghi, ecc.)   

Questi dati evidenziano le gravi dimensioni del fenomeno che costituisce un rilevante problema di sanità pubblica, oltre che una violazione dei diritti umani.

La legge Codice rosso mira a garantire maggiore tutela alle vittime di violenza domestica e di genere è entrata in vigore il 9 agosto 2019 (v. Codice Rosso in Gazzetta, in vigore dal 9 agosto). Si tratta di un provvedimento volto a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere, inasprendone la repressione tramite interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale

Viene introdotto all’art. 612-ter c.p., dopo il delitto di stalking, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, noto come Revenge porn. Si punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati

Reato di sfregio

Il nuovo delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, introdotto all’art. 583-quinquies c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando dalla commissione di tale delitto consegua l’omicidio si prevede la pena dell’ergastolo. La riforma inserisce inoltre questo nuovo delitto nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all’indennizzo da parte dello Stato.

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Maltrattamenti e stalking: pene inasprite

Con ulteriori interventi sul codice penale, la legge n. 69/2919 interviene sul delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) inasprendo la pena che diventa quella della reclusione da 3 a 7 anni (non più da 2 a 6 anni). Inoltre, si prevede una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Il minore che assiste ai maltrattamenti viene, inoltre, sempre considerato persona offesa dal reato. Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell’elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l’applicazione di misure di prevenzione, tra le quali quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere.

Pene inasprite anche per il reato di atti persecutori (stalking) di cui all’art. 612-bis del codice penale: la pena è stata sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi (anziché da 6 mesi a 5 anni)

Violenza sessuale

Inasprite le pene per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.). In particolare, il provvedimento modifica l’art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale) per punire con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Il provvedimento, inoltre, rimodula e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore.

Quanto al delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) si prevede l’aumento della pena fino a un terzo quando gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Tale delitto diviene inoltre procedibile d’ufficio.

Violenza donne: come cambia la procedura

A fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, si prevede che la P.G., acquisita la notizia, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale. Alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. Il pubblico ministero, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assumerà informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Tale termine potrà essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.

 Interessante è stato l’intervento del presidente d Comuni Unesco di Sicilia, avv. Paolo Patane , “la violenza di genere è un’asimmetria, ed e connessa al potere, solo la cultura ci puo salvare”.

 Ci hanno particolarmente colpito gli interventi della dott.ssa Caterina Ajello, procuratore della repubblica tribunale per i minorenni Catania che ha parlato di “violenza assistita sui minori e interventi giudiziari”;  della  dott.ssa Marisa Scavo, procuratore aggiunto Rep. Catania e coordinatrice del gruppo reati di genere “violenza domestica in periodo di covid: strumenti di tutela giuridica e sociale”; e per ultimo l’intervento della dott.ssa  Anna Fazio, direttore UOC neuropsichiatria infanzia e adolescenza “violenza assistita intrafamiliare: ha  parlato dei “ bambini invisibili “ I piccolo e gli adolescenti che assistono ad atti di violenza su persone di riferimento e maturano un senso d’impotenza, di rabbia, di dolore altamente lesivi per lo sviluppo psicofisico dei minori. 

Vivaci sono stati gli interventi degli studenti desiderosi di saperne di più sull’argomento

*Coordinamento e realizzazione in collaborazione con gli alunni Giorgia Sciacca 

Samantha Rama   Classe V O AT  Docente prof. Graziella Guerrera *

redazione@thevoicekw.com

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